Rinegoziazione Cessione del Quinto: Decorrenza
Come anticipato nell’articolo precedente la Cessione del Quinto si può Rinegoziare estinguendo il prestito in corso a favore di uno nuovo ottenendo così liquidità immediata.
La normativa a cui fa riferimento è l’articolo 39 della Legge 180 del 1950 che rende la Cessione del Quinto rinegoziabile solo se si ha estinto almeno il 40% del debito. Per esempio con un contratto della durata di 120 mesi (10 anni) la rinegoziazione può avvenire al 48° mese (4 anni).
L’unica eccezione sono i prestiti con durata uguale o inferiore a 60 mesi (5 anni) i quali possono essere rinnovati anche prima a patto che la durata del rinnovo sia di 120 mesi (10 anni).
Durata Prestito: | Rinnovo dopo: |
10 anni | 48 rate (4 anni) |
9 anni | 44 rate (3,6 anni) |
8 anni | 39 rate (3,2 anni) |
7 anni | 34 rate (2,8 anni) |
6 anni | 29 rate (2,4 anni) |
5 anni | 24 rate (2 anni) |
4 anni | 20 rate (1,8 anni) |
3 anni | 15 rate (1,3 anni) |
Rinegoziazione Cessione del Quinto: La Rata
Con la Rinegoziazione è possibile andare incontro ad una rata mensile uguale, minore o maggiore.
È bene valutare attentamente la convenienza con un esperto in base ad ogni singolo caso evitando così sorprese future. Bisogna sapere che alcuni costi come interessi, spese di istruttoria, assicurazione ecc non rientreranno nel cosiddetto Conteggio Estintivo (Importo dovuto).
In linea di massima l’importo della rata (uguale, maggiore o minore) dipende dall’esigenza di avere una nuova liquidità, avere maggiore liquidità o anche semplicemente un tasso d’interesse inferiore.
Rinegoziazione Cessione del Quinto: Durata
Ovviamente la durata di ogni rinegoziazione, tranne nel caso di rinegoziazione obbligatoria a 120 mesi, varia a seconda della rata e dell’importo richiedibile ed è da valutare attentamente con un esperto a seconda della singola casistica.
Se vuoi ottenere più informazioni e valutare la tua casistica non esitare a contattarci oppure compila il form sottostante.