Quando si fa richiesta di Cessione del Quinto, tra i passaggi obbligatori c’è la stipula di una polizza Cessione del Quinto che funge da garanzia. In particolare è necessario fare una assicurazione rischio vita e rischio impiego, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, esclusivamente rischio vita per i pensionati. Questa polizza servirà a saldare il debito in caso di perdita del lavoro o di morte prematura.
Polizza Cessione del Quinto in caso di perdita del lavoro
Quando si perde il lavoro la compagnia assicurativa con cui è stata stipulata la polizza Cessione del Quinto viene in soccorso del soggetto richiedente. Infatti si farà carico, al posto suo, di saldate il debito residuo all’ente che eroga il prestito. In questo caso mantiene il diritto di rivalsa sul debitore. Diritto che però viene esercitato raramente perché la compagnia solitamente preferisce attendere che il soggetto venga ricollocato per proseguire con la trattenuta della rata sulla nuova busta paga. In caso di dipendenti privati, se si viene licenziati, l’ente che eroga il prestito prima di tutto ha diritto di rivalsa sul TFR accantonato, quindi poi la compagnia assicurativa si adopererà per saldare il debito residuo.
E in caso di morte?
Per quanto riguarda la polizza Cessione del Quinto rischio vita, in caso di morte prematura il debito residuo verrà saldato dalla compagnia assicurativa la quale non avrà diritto di rivalsa su familiari ed eredi.
La compagnia, in caso di morte, potrebbe però rifiutarsi di saldare il debito qualora il decesso avvenga poco dopo (3/a mesi) la stipula del contratto. In questo caso, infatti, è lecito che la compagnia stessa svolga delle indagini a livello sanitario per comprendere le cause del decesso (per scoprire una eventuale mancata comunicazione di grave patologia nel momento della stipula quando si deve dichiarare lo stato di salute).
Polizza Cessione del Quinto in caso di estinzione anticipata del debito
Nel caso in cui si riuscisse ad estinguere il debito anticipatamente, per quanto riguarda la polizza Cessione del Quinto dal primo dicembre 2010 è previsto il rimborso del premio assicurativo non goduto. Attenzione: bisogna ricordarsi di fare richiesta di rimborso per iscritto subito dopo aver estinto il debito.
In quali altri casi interviene la compagnia assicurativa?
LA compagnia assicurativa può intervenire anche in caso di:
● invalidità totale: nel caso in cui il soggetto richiedente rimanga invalido al 100%, la compagnia si fa carico di saldare il debito rimasto;
● inabilità temporanea: qualora il richiedente subisse un infortunio o in caso di malattia, l’assicurazione pagherà le rate temporaneamente, ovvero fino all’avvenuta guarigione.