La Cessione del Quinto è una tipologia di prestito facile e veloce da ottenere, perché non richiede particolari garanzie* e può essere concessa anche a cattivi pagatori o soggetti che hanno anche altri prestiti in corso. Infatti, trattandosi di un prestito le cui rate vengono direttamente trattenute sulla busta paga o sulla pensione, risulta di per sé un tipo di finanziamento sicuro da parte delle banche o degli enti che erogano il prestito. Ma sospendere la Cessione del Quinto è altrettanto facile e veloce?
Sospendere la Cessione del Quinto: è possibile?
Innanzitutto bisogna rispondere a questa semplice domanda: è possibile sospendere la Cessione del Quinto? La risposta è sì, è possibile, ma solo in determinate situazioni, quindi non tutti possono farlo. Secondo il Decreto Cura Italia, entrato in vigore nel periodo della pandemia (aprile 2020), può richiedere la sospensione della Cessione del Quinto chi ha richiesto un mutuo per l’acquisto della prima casa. Va specificato, però, che questa sospensione ha una durata massima di 18 mesi.
Sospensione in caso di riduzione drastica dello stipendio
Per la legge italiana, però, si può sospendere la Cessione del Quinto anche nei casi in cui avviene una riduzione dello stipendio superiore al 50%. Questo eviterà, al soggetto richiedente, di vivere in condizioni di povertà. In particolare ciò accade alle donne lavoratrici in maternità che, dopo il congedo obbligatorio di cinque mesi, retribuito dall’INPS all’80%, desiderano usufruire dei congedi facoltativi. Questi ultimi, non essendo obbligatori, verranno retribuiti dall’INPS al 30% per i primi sei mesi, mentre successivamente non avverrà alcuna retribuzione. La donna che in tal caso ha fatto richiesta di Cessione del Quinto, ha un diritto di sospensione perché, nel periodo di congedo facoltativo, percepirà uno stipendio inferiore al 50%.
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Riduzione della rata
Qualora il lavoratore subisse una riduzione dello stipendio di un terzo, ovvero del 33%, dato che non gli sarà concesso di sospendere la Cessione del Quinto, potrà, secondo l’art.35 del DPR 180/1950, fare richiesta di riduzione della rata. In questo caso, la banca o l’ente finanziatore, ricalcolerà il piano di ammortamento per far sì che la rata mensile, come da regola, non risulti più alta di un quinto dello stipendio.
Esempio: se il lavoratore percepisce 1000€ di stipendio, la sua rata mensile non potrà superare i 200€. Nel caso in cui il suo stipendio venisse ridotto del 33%, ovvero risultasse di 670€, la sua nuova rata non dovrà superare i 134€.