Gli elementi che contraddistinguono un contratto di mutuo sono: la cifra richiesta, la cifra finale, ovvero quella con interessi aggiunti, l’ammontare delle rate mensili (con interessi) e la data finale entro cui dovrà essere rimborsata la cifra. Cosa bisogna fare, quindi, se si desidera estinguere anticipatamente il mutuo? Ma soprattutto: è possibile?
Estinzione anticipata del mutuo: di cosa si tratta?
Il soggetto che decide di estinguere anticipatamente un mutuo perché si ritrova con della liquidità utile a saldare il suo debito, deve sapere, innanzitutto, che l’estinzione anticipata è disciplinata dall’articolo 120ter del Testo Unico Bancario, il quale dice che non è prevista alcuna penale se il contratto è stato stipulato per l’acquisto della prima casa a partire dal febbraio 2007 o per attività di ristrutturazione (a scopo abitativo o professionale di persone fisiche) a partire da aprile 2007.
Estinzione anticipata: totale o parziale?
Il soggetto che vuole estinguere anticipatamente un mutuo in modo totale, non dovrà fare altro che versare la somma rimanente in un’unica soluzione. Questo potrebbe comportare:
- Il pagamento della penale se il mutuo è stato acceso prima di febbraio o aprile 2007;
- Il pagamento degli interessi maturati dalla banca tra il versamento dell’ultima rata e l’estinzione totale effettiva del mutuo.
È bene sapere che è possibile estinguere anticipatamente un mutuo anche solo parzialmente. Ciò significa che si può versare la somma desiderata alla banca allo scopo di ridurre le rate mensili future o di ridurre la durata del mutuo.
Come richiedere l’estinzione anticipata del mutuo?
Per estinguere anticipatamente un mutuo non si dovrà far altro che richiedere in banca il calcolo della somma ancora da rimborsare.
E se ho un mutuo precedente al 2007?
Se il mutuo per la prima casa è stato acceso prima del febbraio 2007 oppure se la stipula del contratto di mutuo per la ristrutturazione risale a prima di aprile 2007, verrà applicata una penale. La penale dipenderà dal tipo di contratto stipulato:
Mutuo a tasso fisso: per mutui dal 1 gennaio 2001 la penale massima è 1,90% nella prima metà dell’ammortamento, 1,50% nella seconda metà dell’ammortamento, 0,20% per il terz’ultimo anno di ammortamento e 0% negli ultimi due anni di ammortamento. Per i mutui precedenti, le penali sono come il mutuo a tasso variabile.
Mutuo a tasso variabile: la penale massima è 0,50% prima del terz’ultimo anno di ammortamento, 0,20% durante il terz’ultimo anno di ammortamento e 0% negli ultimi due anni di ammortamento.
Mutuo a tasso misto: ci si basa sui tetti massimi di cui sopra in base al tipo di tasso applicato al momento dell’estinzione.