Può succedere che, dopo aver fatto richiesta di Cessione del Quinto, si cambi mestiere. Ma come ci si deve comportare? Bisogna estinguere il debito prima del tempo? O si può mantenere attivo nonostante la variazione del posto di lavoro? Di seguito alcune informazioni per gestire Cessione del Quinto e cambio lavoro.
Come funziona?
In caso di Cessione del Quinto e cambio lavoro, ciò che fa la differenza è la circostanza per cui il cambiamento avviene. Si può trattare infatti di:
- Dimissioni: se il dipendente decide di abbandonare volontariamente il lavoro
- Licenziamento: se il dipendente viene licenziato
- Passaggio diretto: trasferimento da un vecchio a un nuovo lavoro (passaggio interno)
Cessione del Quinto e cambio lavoro: Licenziamento e nuova assunzione
In caso di licenziamento e conseguente nuova assunzione l’iter per chi ha una Cessione del Quinto in corso è la seguente: il datore di lavoro, non è più obbligato a pagare le rate alla banca o all’ente finanziatore, ma ha invece l’obbligo di versare alla banca il TFR accumulato fino all’estinzione del prestito. In caso di successiva assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo verrà informato del fatto che c’è un prestito (Cessione del Quinto) in corso. Prestito che, ovviamente, verrà riformulato sulla base del debito residuo.
Cessione del Quinto e cambio lavoro: dimissioni
In caso di dimissioni per nuovo impiego, sarà necessario comunicare alla Banca o all’ente finanziatore, la variazione del datore di lavoro. Una volta effettuato il cambio, le rate della Cessione del Quinto verranno trattenute sulla nuova busta paga. Nel caso in cui le dimissioni non avessero come secondo fine una nuova assunzione e quindi non seguisse un immediato ricollocamento, bisognerà accordarsi con l’ente che eroga il prestito per la gestione del rimborso delle rate rimaste.
Cessione del Quinto e cambio lavoro: passaggio diretto
Quando si ha in corso una Cessione del Quinto e il cambio lavoro consiste in un passaggio diretto, non si dovrà fare altro che comunicare alla Banca o all’ente che eroga il prestito il cambio di impiego. Il nuovo datore di lavoro verrà informato dalla banca o dall’ente della presenza di un prestito in corso. In questo caso il TFR verrà passato al nuovo datore di lavoro ma rimarrà ancorato alla Cessione del Quinto.
E l’assicurazione?
In caso di Cessione del Quinto e cambio lavoro, viene chiamata in causa la compagnia assicurativa. L’assicurazione, obbligatoria per stipulare una richiesta di Cessione del Quinto, serve a coprire le rate del prestito in caso di problematiche relative al lavoro o in caso di morte, ma, come spesso accade, dipende dalle circostanze. Per esempio, in caso di licenziamento per giusta causa, la Compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare il debito e, in ogni caso, ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato.